Zona rossa in Toscana, ecco le regole in vigore dal prossimo lunedì

Non erano stati conteggiati dei casi abbastanza sufficienti però a farci dire addio all’arancione. Da lunedì 29 marzo la Toscana torna in zona rossa per avere superato la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Ecco le regole, previste dal Dpcm del 2 marzo, in vigore dal prossimo inizio di settimana fino almeno al 5 aprile( nei giorni delle festività pasquali tutta Italia sarà in lockdown).

“Questa restrizione – ha precisato il presidente Eugenio Giani – fa sì che anche gli studenti toscani debbano stare a casa con tre giorni di anticipo rispetto alle tradizionali vacanze pasquali. Vedremo poi come andranno i dati ad inizio di aprile per capire se riusciremo a tornare in zona arancione, così come è avvenuto dal 1 gennaio ad oggi, periodo in cui ci siamo alternati tra l’arancione e il giallo. Confido che la crescita del numero delle vaccinazioni, ormai sopra le 570.000 e sopra l’88% delle dosi ricevute e somministrate, un dato che è superiore alla media nazionale, ci aiuti a tornare in arancione”.

Spostamenti –  Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma) ed per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per le seconde case bisogna ricordare l’ordinanza regionale che Giani ha firmato pochi giorni fa: fino all’11 aprile è vietato arrivare in queste strutture per chi viene da fuori regione. Mentre chi abita in Toscana puà trasferirsi anche verso altre Regioni solo può provare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021. Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Scuole e asili chiusi –  In questa fascia è prevista la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti). Inoltre, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. A Siena erano state riaperte dallo scorso lunedì 22 marzo, ma chiuderanno nuovamente. Allo scadere delle attuali restrizioni, come ha detto il premier Mario Draghi, le strutture potrebbero riaprire anche in zona rossa, fino alla prima media.

Ristorazione – Resta sospesa la loro attività. Dalle 5 alle 22è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5 alle 18, senza restrizioni; dopo le 18 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice Ateco 56.3) . La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Esercizi commerciali – Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Musei e palestre- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Sport –L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.