Super green pass e Toscana in zona gialla: ecco cosa cambia da oggi

Misure della zona gialla e nuove regole per l’uso del super green pass. Sono le novità entrate in vigore in Toscana e in Italia da stamattina. Vediamo però nello specifico come è cambiata la nostra vita rispetto a ieri.

Zona gialla, quali differenza con la bianca?

Terapie intensive e ricoveri ordinari sopra la soglia limite: questo il motivo che ha portato il ministro della Salute Roberto Speranza a siglare l’ordinanza che ha stabilito il cambio di colore della nostra Regione. La cosa buona è che non ci saranno grandi cambiamenti con la ‘retrocessione’ da bianco a giallo. Anzi di fatto non ci sono differenze visto che il Decreto legge approvato lo scorso 23 dicembre ha reso obbligatoria la mascherina all’aperto anche in zona bianca. Le prime restrizioni si cominceranno ad avvertire quando e soprattutto se il colore diventerà arancione.

Nuove regole, cosa cambia da oggi?

Sono scattate le nuove disposizioni previste nel decreto legge dello scorso 30 dicembre. Il testo prevedeva l’estensione del green pass rafforzato – che si può ottenere con il completamente del ciclo vaccinale o la guarigione- ed alcune novità per le quarantene.

Green pass rafforzato, dove e come? – Da oggi fino alla fine dello stato di emergenza – la cui scadenza è attualmente fissata al 31 marzo- il green pass rafforzato dovrà essere usato anche per accedere a: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Quarantene – La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al covid nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze – Le capienze sono consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso

Il nodo trasporti

Stando a quanto stabilito dal Dl del 30 dicembre il Green opass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Occorre inoltre ricordare che il Ministero della Salute ha adottato un’ordinanza che dispone: per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio; il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.