Siena in zona rossa, Giani firma l’ordinanza. Ci si può muovere per fare vaccini e tamponi

La provincia di Siena zona rossa per nove giorni, da domani sabato 27 febbraio a domenica 7 marzo. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato l’ordinanza che dispone provvedimenti restrittivi in tutti i comuni del territorio.

Come spiega la Regione la scelta di fare passare il senese in zona rossa è stata dettata da un “principio di precauzione” raccomandato dalle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali. “Si è quindi deciso di adottare provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone nonché la sospensione di alcune attività per evitare l’ulteriore diffusione del contagio in zone dove si è registrato un forte peggioramento del quadro epidemiologico”, questo è quando si legge in un comunicato.

Da domani varranno le misure indicate nel Dpcm del 14 gennaio 2021. Le misure potranno essere eventualmente reiterabili sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

Da sabato 27 febbraio sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

L’ordinanza prevede anche che ci si possa muovere “all’interno del territorio dei comuni per sottoporsi allo screening eventualmente organizzato a e alle
vaccinazioni anti-covid”, si legge.

 

 

Zona Rossa, le regole

Spostamenti

 

Spostamenti nel comune e nella Regione – Non sono consentiti. Ci si può muovere per motivi di lavoro, urgenza e necessità (anche verso un’altra regione o provincia autonoma); è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. Tra le 5 e le 22, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito? – Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati

È consentito fare attività motoria? E le passeggiate? – L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità)

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? – Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? – Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

 

Ristorazione e pubblici esercizi

 

Ristoranti e bar, cosa si può fare? – In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: – dalle 5 alle 18, senza restrizioni; – dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati

Commercio – Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Restano chiusi i servizi alla persona eccetto: lavanderie, tintorie, saloni parrucchieri e barbieri estetisti