Regionali, anche a Siena il silenzio elettorale non scatta sui social

Gli appelli al voto continuano nonostante oggi sia scattato il silenzio elettorale. Anche in Toscana e pure nel collegio di Siena, ci sono candidati  che sfruttano le ore immediatamente precedenti per proseguire la loro campagna andando contro il periodo di “riflessione forzata” previsto per i cittadini. Lo fanno però su Twitter, su Facebook e sui social rimanenti senza violare una norma che risale al 1951 e che ha subito rivisitazioni, ma che di fatto è rimasta bloccata al tempo della Prima Repubblica, quando i mezzi tecnologici che abbiamo oggi non esistevano.

Il silenzio elettorale è disciplinato dall’articolo 9 della legge 202/1956 , l’effetto di questa regola è che nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda e che inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Con una modifica del 195 all’articolo 9 è prevista che “nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”. La multa per chi viola la “riflessione forzata” dei cittadini è “una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103 a 1032 euro”.

Il silenzio elettorale però non si è adeguato ai social media, nonostante alcune proposte di legge tra cui quella presentata da Michele Anzaldi, al temo Pd ora Italia Viva, e Serenella Fuksia, ex-M5s. Anche l’Agcom ha cercato di mettere delle linee guida, che però non hanno forza di legge, in un documento fatto per la campagna elettorale delle Europee 2019, “la normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente – questo si legge all’articolo 8 del documento-. Sebbene l’Autorità non sia competente a conoscere delle fattispecie di violazione del Silenzio elettorale, ritiene particolarmente importante richiamare l’attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a garantire una effettiva tutela dell’elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione”.