Attestazioni esenzioni ticket per reddito valide fino al 31 marzo 2013

Prorogata di un anno, dal 31 marzo 2012 al 31 marzo 2013, la validità degli attestati di esenzione dal ticket per motivi di reddito con codice di esenzione E01, E03, E04.

Lo stabilisce una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta della giunta regionale, per semplificare gli adempimenti, ridurre i disagi per i cittadini e nello stesso tempo alleggerire la pressione sugli uffici delle Asl.

Dal 1 dicembre 2011 è entrata in vigore la nuova procedura di rilevazione e autocertificazione del diritto all’esenzione per motivi di reddito, prevista dalla normativa nazionale (Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009). In allineamento alla data di recepimento degli elenchi ministeriali, relativi ai soggetti esenti, i certificati di esenzione scadono il 31 marzo 2012. Questo comportava per i cittadini la necessità di recarsi nuovamente alla Asl per eseguire la procedura di rinnovo. Da qui la decisione di prorogare di un anno la scadenza degli attestati per gli esenti E01, E03, E04.

In attesa della piena funzionalità e del completo recepimento delle procedure relative alla prescrizione elettronica, il medico, sulla base del certificato esibito dal cittadino, riporterà sulla ricetta il relativo codice di esenzione per motivi di reddito (E01, E02, E03, E04).

Fino al 31 marzo 2013 i cittadini con codice di esenzione E01, E03 ed E04 potranno utilizzare l’attestato di esenzione già in loro possesso, sotto la loro responsabilità: vale a dire che l’attestazione è sempre valida solo nel caso in cui permangano lecondizioni personali e di reddito dichiarate dall’attestato (il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell’esenzione, deve essere sempre riferito al reddito dell’anno precedente). La USL 7 effettuerà controlli sulla effettiva validità degli attestati.