Capitolo Welfare e Decreto Sostegni bis: nuove misure e novità per il settore Spettacolo 

In vigore dal 26 maggio il Decreto Sostegni bis con novità sul fronte del Welfare, in particolare per il mondo dello spettacolo. 

Tre i punti di rilievo: Cassa integrazione gratuita per le aziende dal 1° luglio con l’impegno a non licenziare, reddito di emergenza per altri quattro mesi fino a settembre, e riforma della previdenza dello spettacolo. Misure che fanno emergere ancora una linea temporanea di intervento sulle complessità economiche e i loro effetti attualmente in corso.

Partiamo dal settore dello Spettacolo: rafforzate l’indennità di malattia e la tutela genitoriale per gli iscritti al Fondo di riferimento (FPLS), tutela infortunistica INAIL, e dal 1° gennaio 2022 indennità di disoccupazione involontaria (la c.d. Alas). L’aspetto cruciale dell’intervento legislativo riguarda il supporto per raggiungere il diritto alla prestazione pensionistica, meta non facile con le attuali regole. Scendono, infatti, da 120 a 90 i contributi giornalieri da versare per ottenere l’annualità contributiva per i lavoratori a tempo determinato (attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).  

Gli attori cinematografici e audiovisivi, invece, caratterizzati spesso da discontinuità, avranno per ogni giornata contributiva versata al Fondo l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti. Inoltre, sarà permessa la totalizzazione dei contributi con almeno 2/3 di effettive prestazioni nel settore dello spettacolo, finora esclusi (FPLD-FPLS).

Rimane sino a fine ottobre la Cassa Covid gratuita e il divieto di licenziare per i settori diversi da industria e edilizia.  Alle aziende dei settori industria e edilizia che, anche dopo il 30 giugno 2021, hanno bisogno di ridurre o sospendere l’orario di lavoro è data adesso la facoltà di: pagare il contributo addizionale, fruire degli ordinari strumenti di integrazione salariale con l’opzione di licenziare o non pagarlo, purché non licenzino.

Le aziende che hanno registrato un calo del fatturato nel primo semestre 2021 del 50% (rispetto allo stesso periodo del 2019) possono ricorrere alla CIG straordinaria sino ad un massimo di 26 settimane fruibili tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021 (senza contributo addizionale), purché sia stato stipulato un accordo collettivo aziendale con l’obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali. Nell’accordo è possibile, però, ridurre l’orario medio giornaliero, settimanale o mensile, solo fino all’80%.

Sull’occupazione o “rioccupazione” presenti tra le altre misure:

  • l’incentivo ad azzerare i contributi entro un massimo annuale di 6.000 euro per la durata massima di 6 mesi a favore delle le aziende che assumano persone disoccupate tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time;
  • la decontribuzione entro il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fino al doppio delle ore di integrazione salariale usufruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL).

Insomma, di leggi ne continuano a venir fuori diverse. Ma di fatto, quanti soldi entrano in tasca, e soprattutto, sono adeguate per i settori occupazionali meno tutelati? 

Maria Luisa Visione