Pensioni, ottava salvaguardia esodati: sarà davvero l’ultima?

Pensioni, ottava salvaguardia esodati: sarà davvero l’ultima?

Riuscirà l’ottava salvaguardia all’interno dell’infinito capitolo degli esodati a scrivere la parola fine e, come nel romanzo La Storia Infinita di Ende, Bastiano tornerà a casa?

E’ finalmente giunto in Commissione Lavoro alla Camera il DDL n. 3893 Damiano-Gnecchi; l’iter legislativo per l’approvazione potrebbe terminare subito dopo l’estate. L’obiettivo è concludere una volta per tutte, dopo sette interventi, il percorso di provvedimenti legislativi resi necessari per tutelare coloro che, a seguito della legge Fornero, hanno ritardato di sei o sette anni l’accesso al diritto alla pensione. L’ottava salvaguardia si rivolge a 32.005 soggetti ed è a costo zero, poiché rientra nella capienza totale delle persone da salvaguardare, già finanziata con i fondi stanziati nella legge di stabilità 2016. L’elemento distintivo dell’ultima salvaguardia è dare priorità all’evento che nel 2011 ha creato la condizione costitutiva del diritto alla tutela.

In sintesi si stabilisce che:

  1. I lavoratori in mobilità o in speciale trattamento edile che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31/12/2014 e siglato accordi governativi o non governativi entro il 2011, maturano il diritto alla pensione nei 36 mesi successivi alla data di scadenza dell’indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Quindi, il termine per i lavoratori in mobilità viene innalzato rispetto ai 12 mesi precedenti. Rientrano anche i lavoratori provenienti da aziende cessate o con procedure concorsuali in atto quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, a condizione che tali procedure siano state attivate entro il 31 dicembre 2011, indipendentemente dalla stipula degli accordi (6.800 soggetti).
  2. I prosecutori volontari, i cessati dal servizio, i lavoratori in congedo per assistere disabili e quelli con contratti a tempo determinato (già previsti nella settima salvaguardia) maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2019, senza considerare la finestra mobile (25.200 soggetti). Di conseguenza, per queste quattro categorie, si elimina l’attuale limite fissato al 6 gennaio 2017.

Inoltre, nel DDL 3893 ci sono novità anche per la categoria dei macchinisti, capotreni e manovratori ferroviari, che con la legge Fornero avevano visto cancellare qualsiasi agevolazione anagrafica legata al lavoro usurante svolto. In particolare, si propone la modifica all’art. 24, comma 18 della suddetta legge che affida a decreto ministeriale l’armonizzazione dei requisiti diversi, cioè più bassi rispetto agli attuali, da quelli obbligatori vigenti per l’accesso alla prestazione previdenziale di questa categoria di lavoratori.

L’ultimo report sulla settima salvaguardia dell’Inps, datato maggio 2016, evidenzia una stima piuttosto errata dei dati previsionali, rispetto a quelli consuntivi. Non è mai facile quantificare i numeri con esattezza, ma gli effetti, quando ricadono sulle vite delle persone, rischiano di veder ripartire la propria storia personale a un passo dal momento in cui si credeva di poter inaugurare finalmente una nuova stagione.

Maria Luisa Visione