Congedo parentale, cosa dice la legge

Si torna a parlare di congedo parentale. Il motivo è la nuova legge finlandese, firmata dalla premier Sanna Marin, con lo scopo di affermare sempre più la parità di genere e la conciliazione della vita privata e lavorativa. Da agosto entrambi i genitori di figli nati successivamente al 4 settembre 2022, potranno godere di 160 giorni di ferie con la possibilità di trasferirne 63 al partner. 320 giorni totali, l’equivalente di 14 mesi, contro i 4,2 mesi del sistema precedentemente in vigore. 

Agevolazioni anche per i genitori single, che potranno usufruire di tutti i 14 mesi personalmente e per coloro che decidono di adottare un figlio se il bambino risulta affidato alle sue cure entro il 31 luglio 2022. Giorni usufruibili fino al compimento del secondo anno del bambino o entri i due anni dall’adozione. 

Ma rispetto alle recenti norme introdotte in Finlandia, cosa prevede la legge italiana?

Cos’è il congedo parentale

Per congedo parentale si intende un periodo in cui, per i lavoratori neo-genitori, è possibile astenersi dal lavoro con una diminuzione o annullamento della retribuzione, così come previsto dal Dlgs. 151/2001 e successive modificazioni. In origine la norma verteva quasi totalmente sulla madre, mentre ora è stata posta un’attenzione maggiore anche alla figura del padre.

Entrando nel merito, il congedo parentale permette alla madre di conservare il proprio posto di lavoro e tutti i diritti ad esso legati. In tale periodo, sia obbligatorio che facoltativo, vi è divieto di licenziamento e l’utilizzo di permessi per malattia del figlio dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Dunque, il congedo parentale è fruibile su base volontaria fino al compimento dei 12 anni del figlio. Anche coloro che decidono di adottare o prendere un bambino in affidamento possono usufruirne. In questi casi il congedo è valido entro gli 8 anni dall’arrivo del bambino in famiglia e non oltre i 18 anni dello stesso. 

Quanti giorni a disposizione?

Arriviamo al nodo della questione. Quanti giorni e mesi si hanno a disposizione per poter fruire del congedo parentale? Come per la Finlandia, gli stessi variano a seconda che a usufruirne sia solo un genitore o entrambi. poniamo l’ipotesi che ad utilizzare il congedo parentale sia solo la madre del bambino. In questo caso avrà a disposizione 6 mesi, da sommare e richiedere successivamente al termine dell’astensione obbligatoria. Caso contrario se a richiederli è il padre, il quale avrà a disposizione 7 mesi a partire dalla nascita del figlio. Ultimo caso, entrambi i genitori richiedono il permesso parentale. I mesi a disposizione sono 11, rispettando sempre i 6 mesi per la madre ed i 7 per il padre. 

Come vengono calcolati i giorni

I giorni di astensione dal lavoro non devono necessariamente essere utilizzati in un’unica soluzione. I genitori possono scegliere infatti di fruirne in maniera frazionata, quindi rientrando a lavoro per un tempo determinato, a seconda delle proprie esigenze e necessità. Inoltre, anche durante ferie, malattie, festivi e giorni di riposo il congedo parentale viene congelato per essere successivamente ripreso in seguito a questi eventi. Infine, il congedo parentale può essere preso anche su base orario, osservando le norme dei vari contratti collettivi nazionali del lavoro.

Come fare domanda e a quanto ammonta l’indennità

Per ottenere il congedo parentale è necessario inviare domanda al proprio datore di lavoro, specificando il periodo di inizio e fine dello stesso. La domanda deve essere poi essere inviata telematicamente attraverso il sito dell’Inps e consegnata in copia al datore.

Nel momento in cui si accede al congedo parentale si ha accesso ad un’indennità secondo l’art. 9 del D.Lge. 80/2015. Il periodo indennizzabile va da 3 a 6 anni. In sostanza, fino ai 6 anni del figlio il genitore riceve un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera ma fino ad un massimo di 6 mesi. Fino agli 8 anni l’indennità è sempre del 30% a condizione che il reddito individuale sia meno del 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Dagli 8 ai 12 anni è possibile usufruire del congedo ma, in questi casi non è prevista nessuna indennità.