Chi prende decisioni nel MES ha l’immunità totale

Se poi davvero fosse Italexit?

Molto è stato scritto e detto del MES di recente, causa la proposta di riforma. Poco nei circa 7 anni dalla sua esistenza. In questa moltitudine di informazioni mi sono chiesta se, chiariti gli elementi del suo funzionamento e le eventuali ripercussioni, ormai di dominio pubblico, ci fosse ancora qualcosa di non detto.

Andiamo per ordine; il MES è stato istituito con l’unico obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria dell’intera zona euro e non è altro che un meccanismo di salvaguardia, da attivare quando si ritiene indispensabile raggiungere questa finalità. Dal momento che lo Stato che richiede l’attivazione ha bisogno di essere finanziato per ritrovare equilibrio, ma il suo operato potrebbe ledere gli altri, provocando contagio finanziario, l’aiuto concesso è soggetto ad “adeguata condizionalità”. Infatti, gli aiuti di Stato vengono elargiti a seguito di una sorta di protocollo di intesa in cui l’interessato e la Commissione Europea pattuiscono le riforme di natura strutturale, finanziaria e fiscale da attuare. C’è da dire che più è in difficoltà chi chiede, più viene penalizzato in contropartita, ovvero le pecore nere sono i Paesi che hanno un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60%.

L’impostazione mi sembra che sia assolutamente coerente con quella di tutti i Trattati Europei cioè orientata al mercato quindi, nulla di nuovo se non l’incoerenza del nome “Salva Stati”. Tuttavia, l’attenzione si è posta su due fronti. Il primo che, con la riforma del MES i soldi vengano utilizzati per salvare le banche, e guarda caso, ora di soldi ne hanno bisogno quelle tedesche, ma, attenzione, la Germania non è tra i Paesi che hanno il debito pubblico più alto, quindi, non è a rischio attacco dai mercati. L’altro aspetto riguarda il possibile intervento sulla ristrutturazione del debito pubblico, che non esclude decurtazioni sul capitale, piuttosto che allungamento dei tempi di recupero. Quindi se un Paese fa ricorso al MES, chi è ancora disposto a comprare i suoi Titoli di Stato?

A mio avviso, ciò che non è stato ancora detto riguarda, il chi. In particolare, l’articolo 34 del MES denominato “Segreto professionale”, dispone che i membri degli organi di direzione, governo e amministrazione, nonché chi ha lavorato o lavora in rapporto con il MES sono tenuti anche, dopo la cessazione delle loro funzioni, al segreto professionale delle informazioni. All’articolo 35, poi, si specifica che nell’interesse del MES chi lo governa e lo ha governato, lo ha diretto e ci ha operato gode dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio ufficiale delle funzioni e gode anche dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti. Una nota curiosa: “il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto sé ne stesso”. Oggi ha tale potere il tedesco Klaus Regling. 

Ho voluto rileggere la Costituzione Italiana, in particolare, l’articolo 96 che prevede l’applicazione della giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri a dai Ministri. Poi per vedere se avevo capito ho cercato “segreto professionale” nella Costituzione, ma non c’è traccia. La situazione che si prospetta è che il Ministro dell’Economia e delle Finanze italiane, facendo parte del Consiglio dei Governatori del MES, riceva l’immunità totale per le attività svolte all’interno del MES. Però, tale ministro è nel MES in quanto fa parte del governo italiano; per la Costituzione, a differenza del Trattato, è tuttavia assoggettabile a giurisdizione ordinaria. 

Allora la domanda è lecita: al ministro italiano, in merito alle responsabilità derivanti dalla funzione svolta, si applica il Trattato o la Costituzione Italiana?

Maria Luisa Visione