Per gli agricoltori una garanzia sulla riscossione dei prodotti: se ne parla a Serre di Rapolano

Avere la certezza della riscossione dei propri prodotti agricoli, al massimo entro sessanta giorni dagli accordi di vendita. Una garanzia per agricoltori e imprese agricole nei rapporti con i compratori, in particolare la grande distribuzione. Per chi sgarra ci sono sanzioni davvero salate. Un miraggio? Sembra proprio di no.

 

Sarà questo il tema centrale del convegno “Cessioni dei prodotti agricoli”, in programma lunedì 15 ottobre 2012 a Serre di Rapolano (Siena) presso la sala congressi del Gran Hotel Serre, a cura dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena. I lavori inizieranno alle ore 14,30 per concludersi alle 17,30.

 

L’Hotel Serre si trova il località Crocevia 222. Telefono 0577 704777. Informazioni presso l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena allo 0577533040.

 

Avere la certezza della riscossione dei propri prodotti agricoli, al massimo entro sessanta giorni dagli accordi di vendita. Una garanzia per agricoltori e imprese agricole nei rapporti con i compratori, in particolare la grande distribuzione. Per chi sgarra ci sono sanzioni davvero salate. Un miraggio? Sembra proprio di no.

 

Sarà questo il tema centrale del convegno “Cessioni dei prodotti agricoli”, in programma lunedì 15 ottobre 2012 a Serre di Rapolano (Siena) presso la sala congressi del Gran Hotel Serre, a cura dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena. I lavori inizieranno alle ore 14,30 per concludersi alle 17,30.

 

LÂ’’Hotel Serre si trova il località Crocevia 222. Telefono 0577 704777. Informazioni presso lÂ’Unione Provinciale Agricoltori di Siena allo 0577533040.

 

Gli interventi si apriranno con lÂ’avvocato Francesca Tascone, responsabile area legale di Confagricoltura. Al termine ampio dibattito con il pubblico nel quale potranno essere affrontate anche altre problematiche di carattere legale.

 

LÂ’iniziativa fa parte di una serie di incontri volti ad informare e discutere e migliorare la situazione agricola sia a livello locale che nazionale, come dimostrano anche i recenti meeting.

 

LÂ’argomento che sarà trattato prende spunto da una recente novità di legge (articolo 62 Decreto legge 24 gennaio 2012) che ha profondamente innovato la disciplina della vendita di prodotti agricoli, cercando di riequilibrare la posizione tra il contraente “debole” (ovvero l’azienda agricola venditrice) ed il contraente “forte” (vale a dire gli acquirenti, in particolare il settore della grande distribuzione).

 

La normativa entrerà in vigore il 24 ottobre e all’Unione Provinciale Agricoltori di Siena ritengono opportuno informare agricoltori e imprese agricole su questa importante novità.

 

Nel dettaglio, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale) devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento. I contratti stipulati in violazione di tale disposto sono nulli e tale nullità potrà essere rilevata da chiunque vi abbia interesse (anche d’ufficio dal giudice in un eventuale giudizio) senza termini di prescrizione. La parte che contravviene agli obblighi è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a 20.000,00 a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.

 

Il corrispettivo pattuito nei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari, deve essere versato – per le merci deteriorabili – entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro o dalle relative fatture, ed entro 60 giorni, per tutte le altre merci. Il termine per il pagamento del corrispettivo decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi, da calcolare al saggio legale aumentato di due punti percentuali, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di messa in mora, e non sono derogabili per volontà delle parti.

 

Il mancato rispetto del termine di pagamento, oltre a comportare la conseguenza civilistica del riconoscimento degli interessi, costituisce altresì a carico del debitore inadempiente un illecito amministrativo, punito con la sanzione da euro 500,00 a 500.000,00 avuto riguardo al fatturato dell’azienda ed alla “recidività” dei ritardi.

 

Nelle relazioni commerciali tra acquirente e venditore (tipicamente tra l’azienda agricola e la grande distribuzione) è vietato: imporre condizioni ingiustificatamente gravose e condizioni extracontrattuali retroattive, applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione o lÂ’esecuzione di contratti o la regolarità (ovvero continuità) di relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni che non siano connesse allÂ’oggetto dei contratti o delle relazioni commerciali.

 

In altre parole, l’acquirente non potrebbe, ad esempio, subordinare il proprio pagamento o la continuità dei propri acquisti ad una controprestazione della azienda agricola. La violazione di queste condizioni configura un illecito amministrativo punito con la sanzione da euro516,00 a 3.000,00 sulla base del beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato gli indicati divieti.