La legge 3/2012 una legge di garanzia per il sovraindebitamento: parlane con professionisti esperti!

Ottobre all’insegna dell’Educazione Finanziaria

La crisi economica, la difficoltà di trovare un lavoro stabile e l’aumento del costo della vita hanno portato migliaia di persone a trovarsi sopraffatti dai debiti accumulati, a cui non riescono a far fronte.
Ma oggi è possibile fare qualcosa per risolvere la tua situazione, in base ad una legge che si conosce ancora poco.
Si tratta della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che introduce le procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento, strumenti per mezzo dei quali ai cittadini e alle piccole imprese è data la possibilità, con l’intervento del giudice, di ridurre i propri debiti diventati eccessivi.
Si può ottenere una riduzione fino al 50% dei debiti. Inoltre, l’instaurazione delle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento ha l’effetto di sospendere qualsivoglia azione intrapresa dal creditore che possa arrecare un pregiudizio al patrimonio del debitore, permettendo così di “salvare”, il proprio patrimonio.
Possono essere ridotti mediante la procedura da sovra-indebitamento tutti i tipi di debito. Pertanto, può essere ottenuta una riduzione, con saldo e stralcio, dei debiti nei confronti di qualsiasi tipo di creditore, da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, a istituti di credito o società finanziarie.
Le procedure introdotte nel nostro ordinamento per i debitori sovra-indebitati sono tre: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore e la liquidazione di tutti i beni.

1) l’accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore in stato di sovra-indebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, con sede nel circondario del tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori. Detto accordo per poter essere sottoposto alla valutazione del Giudice per l’eventuale omologa, necessita il consenso almeno del 60% dei creditori, esclusi quelli privilegiati;

2) il piano del consumatore: il debitore in stato di sovra-indebitamento con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, con sede nel circondario del tribunale competente, può sottoporre al giudice per l’eventuale omologa un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti con previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori. In questo caso NON vi è necessità del previo consenso dei creditori ed il Giudice deciderà in base alla meritevolezza del consumatore, alla sostenibilità e alla fattibilità del piano.

3) la liquidazione di tutti i beni: in alternativa, il debitore in stato di sovra-indebitamento con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, con sede nel circondario del tribunale competente, può proporre al giudice un programma di liquidazione di tutti i suoi beni. In questo caso il Giudice disporrà la chiusura della procedura di liquidazione non prima di quattro anni.

Dr. Cristiano Barsi – Studio PB Consulting
Dr. Gianfranco Antognoli – Studio Concredito